Come fare per


Adozione in casi particolari
disciplinaL’adozione in casi particolari è prevista e disciplinata dagli artt. 44 ss. L. 4 maggio 1983 n. 184 (parzialmente novellata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149).
DOVE SI RICHIEDELa domanda dovrà essere presentata presso la Cancelleria del Tribunale con l’indicazione del minore del quale si chiede l’adozione ed i motivi.
CostiLa procedura è esente dal pagamento di qualsiasi diritto o imposta
Chi può chiederloIn particolare, i minori possono essere adottati, anche in presenza di figli legittimi: 
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo , quando il minore sia orfano di padre e di madre; in questo caso l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere disposta solo su richiesta di entrambi i coniugi. L’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di chi intende adottare;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell’altro coniuge; 
c) quando il minore sia orfano di padre e di madre e con handicap accertato: anche in questo caso l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere disposta su richiesta da parte di entrambi i coniugi. Quando il minore è portatore di handicap accertato, deve essere sentito il legale rappresentante in sua vece se il minore non può essere sentito a causa delle sue condizioni; 
d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento pre- adottivo; anche in questo caso l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. 

Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere disposta su richiesta di entrambi i coniugi, l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni l’età dell’adottato. 

Va considerato che nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione e' consentita, oltre che ai coniugi, anche ai singles.
Consenso dell'adottandoE’ indispensabile il consenso dell’adottando che abbia superato i quattordici anni. 

Se l’adottando ha compiuto i dodici anni deve essere personalmente sentito. 

Se di età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento. In ogni caso, se l’adottando non ha compiuto i quattordici anni, l’adozione può essere disposta solo dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante. 

Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori esercenti la potestà sul minore e del coniuge dell’adottando (salvo particolari casi e sempre nell’interesse dell’adottando).
Gli effetti dell'adozioneIl Tribunale per i Minorenni, verificato che il richiedente o i richiedenti hanno diritto a chiedere l’adozione, e che questa corrisponde all’interesse del minore, sentiti i genitori dell’adottando, dispone accurate indagini sull’adottante, sul minore e sulla sua famiglia per accertarsi che l’adozione sia favorevole all’adottando sotto ogni profilo. 

 Sentiti il pubblico ministero, l’adottante e l’adottato, pronuncia la sentenza in camera di consiglio. Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione degli stessi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento , istruzione ed educazione del minore. 

 L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro 30 giorni dalla data di comunicazione della sentenza di adozione. 

 La revoca dell’adozione può essere richiesta dall’adottante in particolari casi o dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri degli adottanti. 

 Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca. L’adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Fino a quel momento l’adottante o l’adottato possono revocare il loro consenso. 

Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, l’altro coniuge può chiedere il compimento, a suo nome, degli atti necessari per l’adozione e questa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante. 

Se il minore è adottato da due coniugi, o dal coniuge di uno dei genitori, la responsabilità sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi. Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (art. 295 c.c.). 

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio ; se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito, mentre se è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei (art. 299 c.c.). 

L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge, e l'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato né tra l'adottato e i parenti dell'adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge (art. 300 c.c.). 

La adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione ed i diritti dell'adottato nella successione dell'adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II del codice civile (art. 304 c.c.).